Forza mariti, se vostra moglie è in dolce attesa, dovete aiutarla nelle burocrazie necessarie e tra queste c’è sicuramente la richiesta di CONGEDO di MATERNITA’.
Vi diamo qui di seguto qualche consiglio, informazioni utili ed errori da evitare..
1) Come inserire la domanda?
Le domande di maternità devono essere presentate esclusivamente in via telematica, tramite il sito INPS.
E’ necessario avere lo SPID (identità digitale), rilasciata da vari provider.
La domanda può essere compilata da soli o rivolgendosi ad un patronato per assistenza.
I lavoratori dipendenti dovranno selezionare domanda di maternità pagamento a conguaglio.
Devono invece richiederla con pagamento diretto : gli iscritti alla gestione separata, i disoccupati, i lavoratori agricoli, i lavoratori domestici, lavoratori a domicilio, lavoratori socialmente utili, artigiani e commercianti, i co.co.co.
Attenzione:
Se siete dipendenti pubblici, la domanda va presentata direttamente alla vostra amministrazione e non all’iNPS.
2) Quante domande servono?
Per ogni maternità servono due domande:
- una prima domanda per il periodo che termina con la data presunta del parto;
- una seconda domanda, da inserire dopo il parto, per il periodo successivo alla nascita.
In caso di dimenticanza le domande potranno essere inserite entro un anno dalla fine del periodo indennizzabile: dopo tale data la domanda è prescritta e non potrà essere pagata.
attenzione:
Ricordate sempre di inserire anche la seconda domanda: la sola domanda pre-parto non copre l’intero periodo di maternità !!! Occhio !!!
3) Quali documenti servono per la richiesta di Congedo di maternità?
Esistono diversi tipi di congedo di maternità ed ognuno di essi richiede requisiti e documenti differenti.
E’ sufficiente capire in quali periodi la vostra compagna intende astenersi dal lavoro:
- 2 mesi prima e 3 mesi dopo il parto: CONGEDO di MATERNITA’ ORDINARIO
- 1 mese prima e 4 mesi dopo il parto: CONGEDO di MATERNITA’ con FLESSIBILITA’
- 5 mesi dopo il parto: CONGEDO di MATERNITA’ con ASTENSIONE INTERAMENTE dopo il PARTO
- ASTENSIONE ANTICIPATA prima del periodo di maternità obbligatoria (in caso di gravidanza a rischio o di mansioni incompatibili con la gravidanza): CONGEDO di MATERNITA’ ANTICIPATA
- Ulteriori 4 mesi successivi alla maternità obbligatoria: CONGEDO di MATERNITA’ PROROGATA
CONGEDO di MATERNITA’ ORDINARIO
(2 mesi prima e 3 mesi dopo il parto)
Per questa tipologia di domanda non serve produrre alcun documento. E’ però necessario che il vostro medico trasmetta in via telematica all’INPS il certificato di gravidanza riportante la data presunta.
Senza questo certificato la pratica non può essere lavorata. La domanda va presentata prima dell’ingresso in maternità obbligatoria (quindi prima della fine del settimo mese).
Da ricordare:
- chiedere al medico di trasmettere il certificato di gravidanza a INPS in via telematica;
- inserire la domanda anche per il periodo post-parto
attenzione:
E’ esclusivamente il medico che deve trasmettere il certificato di gravidanza.
CONGEDO di MATERNITA’ con FLESSIBILITA’
(1 mese prima e 4 mesi dopo)
E’ necessario allegare alla domanda:
➢ un certificato del ginecologo (non del medico di base) e
➢ un certificato del medico aziendale, rilasciati e datati nel corso del settimo mese, che dichiarino che la richiedente può lavorare nel corso dell’ottavo mese.
Se l’azienda non è sottoposta a sorveglianza sanitaria, il certificato va sostituito con una certificazione del datore di lavoro che dichiari che l’azienda non è sottoposta a sorveglianza sanitaria.
I documenti andranno poi consegnati in originale alla sede o agenzia INPS di competenza, inviandoli tramite raccomandata1 o con appuntamento allo sportello da prenotare telefonicamente (al numero verde 803 164 da telefono fisso, 06 164 164 da cellulare) o con l’app INPS Mobile.
attenzione:
- servono sempre entrambi i documenti richiesti: non è sufficiente solo uno!
- il settimo mese va calcolato a ritroso dalla data presunta del parto (mesi di calendario e non età gestazionale calcolata dai ginecologi)!
- sottraendo 2 mesi alla data presunta del parto si ottiene il primo giorno dell’ottavo mese (Esempio: se la data presunta è il 20 novembre, il 20 settembre è già il primo giorno dell’ottavo mese: un certificato rilasciato in tale data non sarebbe valido per la flessibilità): OCCHIO !!!
- L’eventuale certificazione del datore può avere ad oggetto soltanto il fatto che l’azienda non è sottoposta a sorveglianza sanitaria. Il datore di lavoro non può certificare lo stato di salute della richiedente.
CONGEDO di MATERNITA’ con ASTENSIONE INTERAMENTE dopo il PARTO
(5 mesi dopo il parto)
E’ necessario allegare alla domanda un certificato del ginecologo (non del medico di base) ed un certificato del medico aziendale che dichiarino espressamente che la richiedente può lavorare fino alla data presunta del parto/data del parto.
Se l’azienda non è sottoposta a sorveglianza sanitaria, il certificato del medico aziendale va sostituito con una certificazione del datore di lavoro che dichiari che l’azienda non è sottoposta a sorveglianza sanitaria.
I documenti andranno poi consegnati in originale in sede inviandoli tramite raccomandata o con appuntamento allo sportello da prenotare telefonicamente (al numero verde 803 164 da telefono fisso, 06 164 164 da cellulare) o con l’app INPS Mobile.
Il periodo di astensione di cinque mesi si calcola come segue: se il certificato consente di lavorare fino alla data del parto, i cinque mesi iniziano dal parto; se invece il certificato consente di lavorare fino alla data presunta del parto, i cinque mesi di congedo inizieranno da tale data, anche nel caso in cui il parto avvenga successivamente.
ATtenzione:
- verificare la data dei certificati del ginecologo e del medico aziendale: devono essere emessi nel corso del 7° mese;
- controllare che i certificati riportino ESPRESSAMENTE la possibilità di lavorare fino alla data del parto o del presunto parto;
- verificare che l’eventuale certificazione del datore di lavoro dichiari che non c’è sorveglianza sanitaria;
- far pervenire i documenti in originale alla sede INPS;
- servono sempre ENTRAMBI i certificati.
CONGEDO di MATERNITA’ ANTICIPATA
(più di 2 mesi prima del parto)
Per questa tipologia di domanda non serve produrre alcun documento al momento della domanda.
Perché la domanda possa essere accolta è però necessario che:
– il vostro medico trasmetta in via telematica all’INPS il certificato di gravidanza riportante la data presunta. Senza questo certificato la pratica non può essere lavorata.
– sia stato rilasciato un provvedimento di interdizione anticipata da parte dell’Ulss – Servizio SPISAL (in caso di gravidanza a rischio) o dall’Ispettorato del lavoro (in caso di mansioni incompatibili con la gravidanza).
La domanda deve essere presentata prima dell’entrata in maternità obbligatoria (quindi prima dell’inizio dell’ottavo mese): la data di inizio della domanda dovrà poi coincidere con il primo giorno di astensione dal lavoro come riportato nel provvedimento di interdizione.
Non è necessario inserire immediatamente la domanda perché dal momento della ricezione del provvedimento di interdizione, la richiedente può già astenersi dal lavoro.
ATtenzione:
- Non è sufficiente che la richiedente alleghi il certificato medico alla domanda. E’ esclusivamente il medico che deve trasmettere il certificato di gravidanza
- Per l’astensione non è sufficiente il certificato medico rilasciato dal proprio medico che dichiari eventuali problematiche nella gravidanza. E’ necessario lo specifico provvedimento rilasciato dall’ULSS servizio SPISAL o dall’Ispettorato del lavoro in cui si certifica la necessità dell’astensione anticipata e il primo giorno di astensione
CONGEDO di MATERNITA’ PROROGATA
Per questa tipologia di domanda non serve produrre alcun documento al momento della domanda.
Perché la domanda possa essere accolta è però necessario che l’Ispettorato del Lavoro abbia rilasciato
il provvedimento di interdizione prorogata (solitamente richiesto dalle aziende che segnalano all’Ispettorato l’incompatibilità tra mansioni/luoghi di lavoro e lo stato di maternità). Il provvedimento viene trasmesso direttamente all’INPS dall’Ispettorato.
ATtenzione:
- La semplice richiesta dell’interdizione non è sufficiente per approvare la domanda; verificare sempre che l’Ispettorato abbia accolto la domanda ed emesso il provvedimento di interdizione prorogata;
- L’interdizione prorogata (quattro mesi di maternità obbligatoria che richiedono il rilascio del provvedimento di interdizione da parte dell’Ispettorato del Lavoro) non va confusa con il congedo parentale (il periodo di congedo, anche non consecutivo, che i genitori possono richiedere dopo il parto per la cura e assistenza dei minori) che deve essere richiesto tramite una domanda diversa rispetto a quelle di maternità.